PNRR – Affidamenti in discesa

Una disposizione del dl aiuti quater in soccorso degli enti locali

PNRR
di La Posta del Sindaco
15 Novembre 2022

I comuni non capoluogo per gli interventi PNRR e PNC possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Solo oltre tale soglia scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni. Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. In tal senso, l’Associazione nazionale dei comuni italiani ha illustrato una delle novità contenute nel decreto legge aiuti quater, che riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli enti locali.

Il via libera
Su proposta del ministro agli Affari europei, PNRR, politiche di coesione e sud, Raffaele Fitto, e del ministro agli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, il decreto legge aiuti quater approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri ha chiarito, eliminando le incertezze create dalla stratificazione normativa degli ultimi due anni, le modalità con cui i comuni possono procedere nelle procedure di affidamento per l'attuazione degli interventi infrastrutturali. Lo comunica una nota congiunta dei due ministeri. Nella nota si spiega che la norma sollecitata da Anci e da Upi nel corso della riunione della cabina di regia è stata recepita e inserita nel primo decreto legge emanato dal Governo. E che “questa norma consentirà ai comuni di avere un quadro normativo chiaro e di procedere celermente nell'attuazione degli interventi PNRR”.

La disposizione
La norma a cui si fa riferimento è quella dell’articolo 10 del decreto (Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori) che recita così:
“1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7  e ss. del decreto   legge 50 del 2022 e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto legge 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati  a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione”.

Il chiarimento Anci
Con una nota dell’11 novembre scorso su “Soglia per affidamenti diretti di servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per comuni non capoluogo”, l’Associazione nazionale comuni italiani spiega come la norma in commento venga incontro alle difficoltà segnalate dall’Anci rispetto agli affidamenti diretti per i comuni per opere PNRR ed interviene sull’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del dpcm del 28/7/2022.
Il primo comma, si legge nella nota, riguarda i comuni non capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e dispone che essi possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi enti, dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; unioni di comuni, consorzi e associazioni; province e città metropolitane; comuni capoluogo di provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. Il secondo comma, invece, prosegue la nota, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022.
I contributi residuali, rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Le modalità operative sono rimandate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.


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